Comune di Oppido Mamertina » Trasparenza per la Gestione Rifiuti » 3.1.j Regole per il Calcolo della Tariffa

 

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Fatturazione Elettronica

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Regole per il Calcolo della Tariffa

Regole di calcolo della tariffa, con indicazione in forma fruibile per gli utenti, anche attraverso esempi, delle variabili su cui si basa il calcolo della quota fissa e della quota variabile, delle riduzioni applicabili agli utenti domestici e non domestici, dei meccanismi di conguaglio, delle imposte applicabili

Nell’avviso di pagamento inviato agli utenti è indicata l’ubicazione dell’utenza, la data di inizio occupazione, l’eventuale data di cessazione (se nell’anno di invio), la superficie imponibile, la tariffa applicata, l’importo della parte fissa, della parte variabile, la quota di tributo provinciale dovuto e il totale di quanto dovuto per l’anno di riferimento.

Di seguito sono riportati gli articoli del regolamento comunale per il calcolo della tariffa delle utenze domestiche e non domestiche:

 

Art. 10. Articolazione tariffaria – Regolamento Comunale Tari

1. Il sistema tariffario si articola in utenze domestiche ed utenze non domestiche intendendosi:

 

a)       per utenza domestica le superfici adibite a civile abitazione;

b)      per utenza non domestica, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività agricole, agroindustriali, commerciali, industriali, professionali ed in genere tutte le attività produttive di beni o   servizi.

 

2. Le categorie tariffarie ed i relativi coefficienti tariffari sono determinati ai sensi del DPR 27/04/1999 n.158.

 

3. Tali coefficienti tariffari possono essere aggiornati annualmente, in sede di adozione del piano tariffario.

4.  I contribuenti sono assoggettati a tributo in ragione della categoria tariffaria di appartenenza

 

Art. 11. Utenze domestiche – Regolamento comunale Tari

 

1. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:

 

a)     domestiche residenti: le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall’anagrafe del Comune.

Il numero dei  componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di cura o di riposo, istituti penitenziari, centri residenziali, comunità di recupero, nell’ipotesi di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all’estero. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni. Le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro, rilevano ai fini della variazione del numero dei componenti delle utenze domestiche solo nel caso in cui sia dimostrata una stabile domiciliazione in altro Comune sulla base della presentazione, rispettivamente, di apposito contratto di affitto ed attestato di iscrizione ad istituto scolastico o Ente universitario (motivi di studio) e di contratto di locazione e di lavoro (motivi di lavoro). Nel caso in cui l’abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo famigliare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo art. 23. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio. Le utenze domestiche a disposizione di soggetti già residenti nel Comune, non locate ed utilizzate in modo discontinuo, si intendono occupate dallo stesso numero di componenti il nucleo familiare relativo all’utenza in cui è stabilita la residenza del soggetto stesso. A queste utenze si applica la riduzione prevista dal successivo articolo 18, comma 1, lett. a).

 

b)    domestiche non residenti: le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che non abbiano ivi stabilito la propria residenza, ovvero tenute a disposizione dal proprietario.

Per tali utenze è prevista l’applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando, salvo prova contraria, un numero di occupanti pari a 2. Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti.

 

2. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito:

a)    salvo prova contraria, si considerano pertinenza dell’abitazione;

b)   si considerano utenze non domestiche, assimilate alla categoria 3 (Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta) di cui all’allegato B, qualora abbiano una utilizzazione autonoma non a servizio o non funzionale o strumentale rispetto all’abitazione.

 

3. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

4. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data del 31 gennaio dell’anno di riferimento, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

 

Art. 12. Utenze non domestiche – Regolamento comunale Tari

 

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell’allegato B del presente regolamento.

2. L’inserimento di un’utenza in una delle categorie di attività previste dall’allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall’ISTAT relative all’attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell’attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. Nel caso di più attività svolte nell’ambito degli stessi locali o aree scoperte, e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall’una o dall’altra, la tariffa si applica con riferimento all’attività principale e/o prevalente.

5. La tariffa applicabile per ogni attività è di regola unica anche se le superfici che servono per l’esercizio dell’attività stessa presentano diversa destinazione d’uso.

6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un’attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata, se distinguibile dalla superficie dedicata all’uso domestico, è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata, altrimenti si applica la tariffa delle utenze domestiche.

7. Le utenze non domestiche momentaneamente non attive, ma i cui locali non sono vuoti (indipendentemente dall’allacciamento alle utenze e dalla assenza di atti autorizzativi) sono soggette alla categoria 3 (Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta) di cui all’Allegato B.

 

VARIABILI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

Variabili di base per la determinazione della quota fissa e della quota variabile della TARI

Art. 14. Tariffe del tributo – Regolamento Comunale Tari

 

“1. Il tributo comunale sui rifiuti è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidato su base giornaliera.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

La tariffa è composta:

a)     da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai costi generali non ripartibili, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;

b)      da una quota variabile, rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione.

 

3. La tariffa per le utenze domestiche è determinata:

 

a)      per la quota fissa, applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi;

b)      per la quota variabile, in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

 

4. La tariffa per le utenze non domestiche è determinata:

-          per la quota fissa, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

-          per la quota variabile, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del D.P.R 27 aprile 1999, n. 158.

 

5. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa, di cui ai commi 3 e 4, sono determinati contestualmente all’adozione della delibera tariffaria.

6. Il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.

Le tariffe sono determinate avendo riguardo alle componenti di costo dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ovvero devono garantire l’integrale copertura dei costi risultanti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Comune, dei costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso e degli accantonamenti per perdite dovute a quote di tributo dovute e non versate.”

 

Sulla fattura è indicato l’importo che bisogna aggiungere pari al  5% del Tributo Provinciale per l’esercizio di funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall’art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504.

stemma oppido mamertina

Comune di Oppido Mamertina

Corso Luigi Razza, 2

Telefono: 0966.879111 - Fax: 0966.879110

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