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ORDINANZA SINDACALE N. 06 /2015 DIVIETO UTILIZZO DI ACQUA CASTELLACE

 ORDINANZA SINDACALE N. 06 /2015
 DIVIETO UTILIZZO DI ACQUA POTABILE NELLA FRAZIONE CASTELLACE

  Prot. Gen. N. 7381 del 03.08.2015                                                                                                             

                                                                                                                       ORDINANZA SINDACALE N. 06 /2015

 

 OGGETTO: DIVIETO UTILIZZO DI ACQUA POTABILE NELLA FRAZIONE CASTELLACE.

 

IL SINDACO

Premesso che: 

·         a causa di un guasto al pozzo di captazione sito in località Zillini della Frazione Castellace, si è reso necessario provvedere con urgenza ad effettuare dei lavori per sistemare il guasto;

·         pertanto l'acqua scaturente dal suddetto pozzo non potrà essere utilizzata per uso potabile fino a nuova ordinanza di revoca;

Ritenuto necessario, per motivi di pubblico interesse, vietare l'utilizzo dell'acqua scaturente dal suddetto pozzo di captazione per uso potabile fino a nuova ordinanza di revoca;

Considerato il carattere di contingibilità e l'urgenza di adottare il provvedimento per la tutela dell'interesse collettivo della popolazione residente nella Frazione Castellace;

Visto il D. Lgs. n.267/2000; Vista la Legge 24.11.1981, n. 689;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

il divieto di utilizzo per uso potabile dell'acqua scaturente dal pozzo di captazione sito in località Zillini della Frazione Castellace fino a nuova ordinanza di revoca della presente.

AVVERTE

• che durante l'esecuzione dei lavori sarà sospesa l'erogazione dell'acqua;

 • che la responsabilità per l’inosservanza della presente Ordinanza è attribuita esclusivamente ai trasgressori, a cui sono applicabili le sanzioni amministrative di legge.

DISPONE

1. di trasmettere copia della presente ordinanza al Comando di Polizia Municipale, al Comando Stazione Carabinieri di Castellace, al Commissariato di P.S. di Taurianova,  al Corpo Forestale dello Stato, all’Ufficio Tecnico comunale,  affinché vigilino per quanto di competenza sul rispetto di quanto disposto;

 2. di rendere pubblica la presente ordinanza mediante affissione della stessa all'albo pretorio online  per tutto il tempo della sua efficacia nonché pubblicazione sul sito web del Comune e nei luoghi frequentati dal pubblico.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso, nel termine di 60 giorni, dalla sua pubblicazione al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far rispettare quanto stabilito nella presente Ordinanza.

Oppido Mamertina  lì 03.08.2015

                                                                                                  IL SINDACO

                                                                                          Dr. Domenico Giannetta 

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