- In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo, si applica la sanzione del 30% secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 695, della L.147/2013 e dall’art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre1997,n.471.
- Ai tributi ed addizionali dovuti sono inoltre applicati gli interessi, che sono calcolati secondo il tasso legale vigente.
Pagina aggiornata il 27/04/2026